l'art. 1 co. 186 e ss. della L. 197/2022, ha previsto una definizione delle liti pendenti all'1.1.2023, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, che, a seconda delle sentenze depositate all'1.1.2023, comporta anche sconti di imposta. La circolare Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 ha specificato che: i) a differenza delle precedenti definizioni delle liti, questa concerne qualsiasi atto impugnato non essendo circoscritta agli atti impositivi in senso sostanziale (sono definibili anche le liti su atti di sola riscossione); ii) per definire
occorre che il ricorso sia stato notificato all'1.1.2023 essendo irrilevante la costituzione in giudizio, oppure che all'1.1.2023 siano ancora pendenti i termini per impugnare o riassumere; iii) per beneficiare dello stralcio del 10% dell'imposta, è necessario che la costituzione in giudizio sia avvenuta entro l'1.1.2023; iv) le porzioni di atto interessate da giudicato interno non concorrono a formare il valore della lite.