nella risposta ad interpello 18.1.2023 n. 69, superando il proprio precedente orientamento (risoluzione 20.8.2009 n. 233) e recependo il recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(SS.UU. 9.6.2021 n. 16080), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l'atto con cui la società Alfa cede una parte dei diritti edilizi esistenti sull'area di cui è proprietaria, a favore del "vicino di area", non configura una cessione di diritti reali. Pertanto, sotto il profilo IVA, trattandosi di un "diritto edificatorio di natura non reale", la cessione di cubatura non configura una cessione di beni ex art. 2 co. 1 del DPR 633/72 (che riguarda "atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere") ma ricade tra le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 co. 1 del DPR 633/72, che include tra il resto "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da […] obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte". La cessione di cubatura, pertanto, in presenza del presupposto soggettivo IVA, sconta l'imposta in misura ordinaria (22%), e, per il principio di alternatività (art. 40 del DPR 131/86), l'imposta di registro in misura fissa (200,00 euro).