per effetto dell'art. 1 co. 231 e ss. della L. 197/2022, è prevista una rottamazione dei carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022 che causa lo stralcio delle sanzioni amministrative,
degli interessi compresi nei carichi (ad esempio, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora e degli aggi di riscossione. Occorre a tal fine presentare la domanda entro il 30.4.2023, poi: i) entro il 30.6.2023, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi unitamente alle singole rate; ii) entro il 31.7.2023, occorre pagare tutte le somme o la prima rata; iii) entro il 30.11.2023 e, successivamente, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno scadono le rate successive, che possono al massimo essere 18. Nel comunicato stampa del 20.1.2023 si specifica che ciò riguarda anche le rottamazioni in essere, dunque i debitori possono interrompere il pagamento delle rate scadenti nel 2023 onde fruire della più vantaggiosa "rottamazione-quater" presentando domanda entro il 30.4.2023. Dovrebbero essere stralciati gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ma il comunicato
stampa, su questo punto, non appare chiaro.