con il messaggio 16.11.2022 n. 4135, l'INPS è intervenuto con riferimento alla riduzione contributiva collegata ai contratti di solidarietà, prevista dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96, fornendo le istruzioni operative per consentire alle aziende autorizzate la fruizione relativa ai periodi di CIGS per solidarietà conclusi entro il 31.3.2022. Sul punto, si ricorda che lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla riduzione di orario in misura superiore al 20%, ed è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà (per un periodo comunque non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile). Le imprese destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione (ed indicate in un apposito elenco allegato al messaggio in parola) usufruiranno della riduzione in argomento mediante le operazioni di conguaglio contributivo. A tal fine, l'INPS fornisce le istruzioni per la compilazione dei relativi flussi UniEmens, rendendo noto che le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in parola (ossia il16.2.2023)