con sentenza 24.11.2022 n. 234, la Corte Costituzionale è intervenuta in merito alla disciplina dell'anticipo pensionistico "Quota 100", dichiarando non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 14 co. 3 del DL 4/2019, laddove prevede la non cumulabilità della predetta pensione anticipata - a far tempo dal primo giorno di decorrenza e fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Il caso in esame riguarda un pensionato già in "Quota 100" che nel contempo aveva svolto attività di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, con conseguente sospensione dei ratei di pensione e richiesta di restituzione da parte dell'INPS di quelli già versati. Sul punto, la Consulta chiarisce che la diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto - lavoro dipendente flessibile e lavoro autonomo occasionale - esclude l'illegittimità costituzionale del difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a "Quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro in esame porta alla conclusione che non risulta violato il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.