con sentenza del 8.11.2022 n. 32909, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che la cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese non costituisce un elemento sufficiente a dimostrare l'irrecuperabilità del credito e a integrare gli elementi certi e precisi atti a legittimare la deducibilità della perdita sul credito medesimo (ex art. 101 co. 5 del TUIR). Tale cancellazione non determina, infatti, tout court l'estinzione del debito ma, al più, la modifica della titolarità passiva dell'obbligazione, restando così esclusa l'irrecuperabilità in ragione esclusivamente di questo evento. Né, ai fini dell'imputazione temporale della perdita, è possibile attribuire rilievo al periodo d'imposta in cui sono state eseguite le visure dalle quali risulta la predetta cancellazione, poiché, in tal modo, si rimetterebbe al contribuente la scelta dell'esercizio al quale imputare la presunta perdita.