con risposta n. 460 del 20.9.2022, l’Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso al regime degli impatriati in periodi di imposta successivi a quello del rientro in Italia, ove in quest'ultimo periodo si sia deciso di fruire del regime forfetario. Ciò sulla base del chiarimento contenuto nella circolare Agenzia delle Entrate n.33/
E/2020 (§ 7.11) in base al quale il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non può avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, secondo l'Agenzia, il soggetto che, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel mese di aprile 2022, dovesse optare, in relazione al periodo di imposta in corso, per il regime forfetario, non potrà, negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (dal 2023 al 2026), fruire del regime degli impatriati. La rigida posizione assunta dall'Agenzia suscita alcune perplessità, non trovando nella richiamata circolare n. 33/E/2020 un valido riscontro argomentativo.