con due ordinanze (Cass. 9.9.2022 n.26604 e Cass. 14.9.2022 n. 27000), la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti sulle condizioni per l'accesso all'agevolazione prima casa. Nell'ordinanza 10.9.2022 n. 26604, la Corte di Cassazione ha affermato che non decade dall'agevolazione prima casa il contribuente che, prima dei 18 mesi dall'acquisto dell'immobile in costruzione, abbia inoltrato all'Amministrazione finanziaria una istanza di interpello, per domandare se il trasferimento della residenza dovesse avvenire entro 18 mesi dal rogito, ovvero in un termine diverso, tenendo conto che l'immobile non era ultimato, e si sia sentito rispondere che, in caso di acquisti "al rustico" il termine (18 mesi) per il trasferimento della residenza decorre dall'ultimazione dei lavori. La risposta all'interpello preventivo, infatti, ha efficacia vincolante per l'Amministrazione finanziaria con riferimento al caso oggetto di interpello. Inoltre, nel
caso di specie, al tempo dei fatti sussistevano le condizioni di incertezza che legittimavano l'interpello. Nell'ordinanza 14.9.2022 n. 27000, la Corte di Cassazione ha ricordato che la titolarità di un altro immobile già acquistato con l'agevolazione prima casa esclude la possibilità di accedere al beneficio su un nuovo acquisto, senza che possa avere rilevanza il mandato a vendere (attribuito al coniuge) avente ad oggetto la "vecchia" prima casa, in quanto esso non ha effetti traslativi della proprietà che resta, intatta, in capo al titolare. Il caso di specie era riferito ad un acquisto avvenuto nel 2014 ed era, quindi, anteriore all'introduzione, nella Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, del comma 4-bis, che ha consentito l'acquisto agevolato anche ove la condizione richiesta dalla lett. c) non sia soddisfatta, purché l'acquirente, entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato, alieni la ex "prima casa".