con due recenti risposte ad interpello 9.9.2022 nn. 447 e 448, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato alcuni aspetti di interesse relativi al riallineamento dei valori civili e fiscali. Nella risposta ad interpello n. 447/2022 è stato precisato che le attività immateriali riferibili alla valorizzazione economica di reti
contrattuali (rapporti contrattuali in essere con i punti vendita) e reti fisiche (rete di punti vendita sul territorio), facenti parte di rami d'azienda conferiti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'estensione a 50 anni del periodo di ammortamento a fronte di riallineamento (art. 110 co. 8-ter e 8-quater del DL 104/2020). Ciò, in quanto assimilabili a informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico e qualificate come attività immateriali "a vita utile definita", per le quali l'art. 103 co. 1 del TUIR dispone la deducibilità in misura non superiore al 50% (si veda anche la ris. Agenzia delle Entrate n. 46/2022 per cui tali attività non rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate previsioni). Secondo la risposta a interpello 9.9.2022 n. 448: i) anche il riallineamento dei valori civili e fiscali, così come la rivalutazione, può essere anticipato, per i soggetti "non solari", all'esercizio in corso al 31.12.2019, se il relativo bilancio è stato approvato dopo il 14.10.2020; ii) in ogni caso, le differenze da riallineare devono già essere presenti nel bilancio dell'esercizio precedente; iii) ai fini dell'efficacia dell'affrancamento delle riserve vincolate con il riallineamento (con imposta sostitutiva del 10%), non rileva l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva stessa; iv) per i beni materiali, il piano di ammortamento dei valori è unico, e non invece suddiviso tra la parte "originaria" e quella oggetto dell'operazione, come avviene per marchi e avviamento