con la circ. 7.9.2022 n. 99, l'INPS ha fornito le istruzioni relative all'esonero contributivo ex art. 1 co. 119 della L. 234/2021. L'esonero spetta in caso di nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato,
nonché per i trasferimenti, effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa ex art. 1 co. 852 della L. 296/2006. Inoltre, il lavoratore deve essere riconducibile ad una delle seguenti casistiche: i) lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale; ii) lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale; iii) lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale. L'esonero: i) è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro; ii) ha una durata massima di 36 mesi. È necessaria la presentazione del modulo di istanza on line "ES119" (che sarà disponibile sul "Portale delle agevolazioni").