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Bonus facciate: aliquota al 60% in caso di omesse comunicazioni o errori nel 2021

con risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.7.2022 n. 385, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel caso in cui il prestatore emetta una fattura afferente gli interventi che accedono al bonus facciate ex art. 1 co. 219 della L. 160/2019 senza riportare correttamente lo sconto da applicarsi ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, lo stesso - per porre rimedio - non potrà ricorrere alla nota di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72. A tal fine, il beneficiario del bonus facciate (persona fisica non titolare di reddito d'impresa), nel caso in cui nel 2021 abbia pagato esclusivamente il 10% del corrispettivo totale della fattura (non corrispondendo, altresì, il restante 90% della fattura, che doveva essere oggetto di sconto) potrà accedere all'agevolazione: i) per il 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021, mediante fruizione diretta della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021; ii) per il restante 90% del corrispettivo documentato nella fattura, se pagato nel 2022, mediante fruizione diretta della detrazione dall'imposta
lorda nella misura del 60% nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, o ricorrendo alla cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020.

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