con la circ. 7.7.2022 n. 24, l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, ha esaminato in maniera organica le disposizioni che regolano gli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF, nonché i crediti d'imposta, relativi al periodo d'imposta 2021, da applicare nella redazione dei modelli
730/2022 e REDDITI PF 2022. In particolare, la richiamata circolare fornisce, tra l'altro, chiarimenti relativi: i) alle spese che danno diritto alle detrazioni di imposta; ii) ai crediti d'imposta; iii) agli altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'approvazione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021. Le principali novità relative al periodo d'imposta 2021, oggetto di analisi e chiarimenti nella circolare, riguardano: i) la detrazione del 19% delle spese sostenute dai contribuenti per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica iscritte nei registri regionali e cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (art. 15 co. 1 lett. e-quater) del TUIR); ii) la sospensione, nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.3.2022, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa" e ai fini del riconoscimento del
credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 24 del DL 23/2020); iii) il credito d'imposta prima casa under 36, previsto per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26.5.2021 e il 31.12.2022; iii) il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, in favore delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (art. 32 del DL 73/2021); iv) il credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche non esercenti attività economica, sulle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare (art. 1 co. 1087-1089 della L. 178/2020 e art. 1 co. 713 della L. 234/2021).