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Contributo “perequativo” del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”):
ultimi chiarimenti di prassi

con la risposta a interpello 20.4.2022 n.199, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato economico d'esercizio per il contributo perequativo di cui all'art. 1 co. 16 - 23 del DL 73/2021, rileva il dato derivante dai righi dei modelli dichiarativi espressamente richiamati dal provv. 4.9.2021 n. 227357, non assumendo alcun rilievo le motivazioni che hanno portato a tale risultato. In particolare, viene affermato che "in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell'agevolazione in commento definendo implicitamente le nozioni di «peggioramento del risultato economico d'esercizio» e di «risultato economico d'esercizio» richiamati nei citati commi 19 e 20, con il rinvio ai valori fiscali che tali locuzioni possono assumere". Alla luce di quanto sopra, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 co. 23 del DL 73/2021 e nel provv. 4.9.2021 n. 227357, secondo l'Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo del "peggioramento del risultato d'esercizio" (o del "risultato economico d'esercizio") assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi Espressamente indicato nella Tabella A allegata al suddetto provvedimento.

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