con interpello 17.10.2022 n. 1, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la tutela dei lavoratori nell'ambito degli appalti di cui all'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 - che si sostanzia nel regime di solidarietà tra committente e appaltatore per eventuali debiti retributivi e contributivi - trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di prestazioni di più servizi di logistica di cui all'art. 1677-bis c.c.
Secondo tale norma civilistica, se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili. Per il Ministero, nel sottoporre la disposizione di cui all'art. 1677-bis c.c. a un vaglio di compatibilità con il contratto di trasporto occorre sempre tenere conto del fatto che la medesima norma civilistica rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolata in via principale dalla relativa disciplina. In altri termini, il vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà ex art.29 co. 2 del DLgs. 276/2003 nella fattispecie in esame sia perché l'esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell'appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione della tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto