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Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura: ultime novità di prassi

con la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6.10.2022 n. 33 sono state fornite indicazioni sulle modalità di correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 del DL 34/2020. Tutte le segnalazioni e le istanze devono essere inviate all'indirizzo PEC
annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. Tra le altre cose, viene chiarito che è possibile avvalersi della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29.4.2022, adempiendo entro il 30.11.2022. E' possibile, inoltre, correggere gli errori: 1) formali dei dati nella comunicazione; 2) commessi in relazione ai SAL; 3) nell'importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo); 4) che incidono su elementi sostanziali della detrazione e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l'annullamento di tale accettazione. Sempre nel contesto della richiamata circolare, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, alla luce anche delle modifiche recate all'art. 121 co. 6 del DL 34/2020 dall'art. 33-ter del DL 115/2022 (c.d. decreto "Aiuti-bis").

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