con la risoluzione 28.3.2022 n. 16/E, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto affermato nella risposta a interpello 9.4.2021 n. 236 in tema conservazione dei registri contabili e della documentazione rilevante ai fini tributari. Viene precisato che gli obblighi di conservazione non vengono meno nemmeno a seguito dell'art. 7 co. 4-quater del DL 357/94 per cui i registri tenuti in formato elettronico: i) ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al 2019 ai sensi dell'art. 5 co. 16 del DL 41/2021) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; ii) entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17.6.2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.