con la risposta a interpello 29.4.2022 n.237, l'Agenzia delle Entrate, facendo applicazione dei limiti del Quadro temporaneo al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui agli artt. 28 del DL 34/2020 e 8 e 8-bis del DL 137/2020, ha chiarito che spetta al contribuente decidere se considerare come "data di concessione" dell'aiuto (al fine di applicare i diversi massimali) quella della
presentazione della dichiarazione dei redditi o quella della compensazione in F24, ma, in ogni caso, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022". Con la decisione della Commissione Europea C(2022) 171 final dell'11.1.2022, è stata autorizzata l'estensione, al 30.6.2022, del termine, precedentemente fissato al 31.12.2021, per l'individuazione della data di concessione dell'aiuto, ma sono rimasti immutati i massimali, con la conseguenza che gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti: i) fino al limite complessivo di 800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021; ii) fino al limite complessivo di 1.800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal
28.1.2021 alla data del 30.6.2022. Non trova, invece, applicazione, il massimale di 2,3 milioni di euro. Nel caso di specie, avendo la società indicato il credito locazioni, spettante per alcune mensilità 2020, nel modello REDDITI presentato il 2.11.2021, essa soggiace al limite di 1,8 milioni di euro (in quanto si tratta di un aiuto ricevuto tra il 28.1.2021 ed il 30.6.2022). Lo stesso massimale si applicherà al credito locazioni relativo ai successivi canoni del 2020 (pagati dopo il 30 novembre 2020) purché l'aiuto possa considerarsi concesso entro il 30.6.2022.