con la risposta a interpello 29.8.2022 n. 439, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento da riservare ai fini fiscali alle attività di un ente religioso civilmente riconosciuto dotato di un "ramo ONLUS", ai sensi dell'art. 10 co. 9 del DLgs. 460/97. Nello specifico, trovano applicazione: i) per le attività istituzionali "di
religione e di culto", la riduzione alla metà dell'aliquota IRES di cui all'art. 6 co. 1 lett. c) del DPR 601/73 (la disposizione è ancora in vigore nelle more dell'attuazione dell'art. 1 co. 51 della L. 145/2018); ii) per le attività del ramo ONLUS, la norma sulla "decommercializzazione" delle attività istituzionali e connesse contenuta nell'art. 150 del TUIR (ancora applicabile nelle more dell'abrogazione dell'intera disciplina delle ONLUS in attuazione dell'art. 102 co. 2 lett. c) del DLgs.117/2017). In relazione agli immobili di proprietà dell'ente destinati esclusivamente all'esercizio delle attività di culto e di religione, ma non classificati nella categoria catastale "E/7" - "Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti attribuita agli edifici di culto", trova comunque applicazione il regime di cui all'art. 36 co. 3 del TUIR, per cui gli stessi non sono produttivi di reddito purché abbiano le caratteristiche proprie all'uso specifico cui sono destinati e il relativo utilizzo avvenga nel rispetto delle normative ed autorizzazioni previste.